Ricorso   della  provincia  autonoma  di  Trento,  in  persona  del
 presidente  della   giunta   provinciale   dott.   Mario   Malossini,
 autorizzato  con  delibera  della  giunta  provinciale n. 1000 dell'8
 febbraio 1991, rappresentato e difeso dagli  avvocati  prof.  Valerio
 Onida   e   Gualtiero  Rueca,  ed  elettivamente  domiciliato  presso
 quest'ultimo in Roma, largo della Gancia, 1, per mandato  speciale  a
 rogito  notaio  dott.  Pierluigi  Mott di Trento, in data 12 febbraio
 1991, n. 56183 rep., contro il Presidente del Consiglio dei  Ministri
 pro-tempore per la dichiarazione di legittimita' costituzionale degli
 artt.  3,  primo  e  terzo  comma;  5, primo comma; 6, primo comma, -
 nonche', in quanto occorra, dell'art. 9 - della legge 9 gennaio 1991,
 n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
 13 del 16 gennaio 1991.
    La provincia ricorrente ha  competenza  legislativa  primaria,  ai
 sensi   dell'art.   8,  n.  14,  dello  statuto,  e  conseguentemente
 competenza  amministrativa,  ai  sensi  dell'art.  16  dello  statuto
 medesimo,  nella materia delle "miniere, comprese le acque minerali e
 termali, cave e torbiere" ai sensi degli artt. 67 e 68 dello statuto,
 le miniere appartengono al patrimonio indisponibile  della  provincia
 autonoma.
    Con  l'art.  1  del  d.P.R.  15  luglio 1988, n. 300, integrandosi
 l'art. 1 del d.P.R. 31 luglio 1978,  n.  1017  (contenente  norme  di
 attuazione  dello  statuto in varie materie) si e' stabilito che sono
 esercitate dalle province le attribuzioni delle amministrazioni dello
 Stato in materia di "miniere, comprese le acque minerali e termali".
    Prima   della   notifica   statutaria   attuata   con   le   leggi
 costituzionali  10  novembre  1971, n. 1 e 23 febbraio 1972, n. 1, la
 materia delle  miniere  apparteneva  alla  competenza  della  regione
 Trentino-Alto  Adige.  Nell'esercizio  di  tale competenza la regione
 aveva  fra  l'altro dettato, con la legge regionale 21 novembre 1958,
 n.  28,  la  "disciplina  delle  ricerche  e  delle  coltivazioni  di
 idrocarburi liquidi e gassosi", regolando la materia che nel restante
 territorio nazionale era disciplinata dalla legge 11 gennaio 1957, n.
 6  "ricerca  e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi", poi
 modificata e integrata dalla legge 21 luglio 1967, n. 613.
    La disciplina di tale legge regionale e' tuttora applicabile nella
 provincia di Trento ai sensi  dell'art.  106  dello  statuto,  mentre
 l'esercizio    delle    attribuzioni    amministrative   in   materia
 (corrispondenti a quelle gia' attribuite  dalla  legge  statale,  nel
 restante  territorio  nazionale,  all'amministrazione  statale)  sono
 esercitate, com'e' detto, della provincia.
    Anche quando la legge 9 dicembre 1986, n. 896, ha disciplinato  la
 ricerca   e  la  coltivazione  delle  risorse  geotermiche,  essa  ha
 espressamente "fatti  salvi  i  poteri  attribuiti  in  materia  alle
 regioni  a  statuto  speciale  ed  alle province autonome di Trento e
 Bolzano" (art. 1, secondo comma, secondo periodo).
    Ora  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  9,  contenente  "norme  per
 l'attuazione   del   nuovo   piano   energetico   nazionale:  aspetti
 istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e
 geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali",  nel  disciplinare
 ex   novo,   nel  capo  primo  del  titolo  secondo,  la  "ricerca  e
 coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare
 territoriale e sulla piattaforma  continentale",  ha  dettato  alcune
 disposizioni - precisamente nel primo e terzo comma, dell'art. 3, nel
 primo  comma  dell'art.  5  e  nel  primo  comma  dell'art.  6  - che
 pretendono di attribuire all'amministrazione statale,  anche  per  il
 territorio  della  provincia  ricorrente, la competenza ad esercitare
 talune funzioni amministrative in materia.
    Specificamente,  l'art.  3,  nel  disciplinare  il  "permesso   di
 prospezione",  stabilisce  che  tale  permesso  "e' accordato, previa
 domanda da presentare al Ministero dell'industria,  del  commercio  e
 dell'artigianato,  a  persone  fisiche o giuridiche che dispongano di
 capacita' tecniche ed economiche adeguate" (primo comma); e  che  "il
 permesso  di  prospezione  e'  accordato  con  decreto  del  Ministro
 dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il comitato
 tecnico per gli  idrocarburi  e  la  geotermia  e  la  regione  o  la
 provincia   autonoma   di   Trento   o  di  Bolzano  territorialmente
 interessata, di  concerto,  per  le  rispettive  competenze,  con  il
 Ministro dell'ambiente e con il Ministro della marina mercantile.. ..
 .." (terzo comma).
    L'art.  5,  relativo al "permesso di ricerca", stabilisce che esso
 "e' esclusivo ed e' accordato, sentita  la  regione  o  la  provincia
 autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata e previa
 domanda  da  presentare  al Ministero dell'industria, del commercio e
 dell'artigianato, a persone fisiche o giuridiche  che  dimostrino  la
 necessaria capacita' tecnica ed economica e possiedano o di impegnino
 a  costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate
 alle attivita' previste.. .. .." (primo comma).
    L'art. 6, a sua volta, stabilisce che "il permesso di  ricerca  e'
 accordato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e
 dell'artigianato, sentiti il comitato tecnico per gli  idrocarburi  e
 la  geotermia,  e  la  regione  o  la  provincia autonoma di Trento e
 Bolzano  territorialmente interessata, di concerto, per le rispettive
 competenze, con il Ministro dell'ambiente e  con  il  Ministro  della
 marina mercantile.. .. .." (primo comma).
    Viceversa l'art. 9 della legge, nel disciplinare la concessione di
 coltivazione,  nulla  dice  quanto  alla competenza al rilascio della
 medesima: onde deve ritenersi che,  mentre  nel  restante  territorio
 nazionale  resta  la  competenza  del  Ministro  dell'industria (gia'
 prevista esplicitamente dall'ora abrogato  art.  13  della  legge  n.
 6/1957,  modificato  dall'art.  62  della  legge  n.  613/1967),  nel
 territorio della  provincia  ricorrente  continui  ad  esplicarsi  la
 competenza  della provincia medesima, ai sensi dell'art. 1 del d.P.R.
 n. 1017/1978 come integrato dall'art. 1  del  d.P.R.  n.  300/1988  e
 dell'art. 12, primo comma, della legge regionale 21 novembre 1958, n.
 28.
    Si  puo' ancora osservare, di passaggio, che l'art. 15 della legge
 n. 9/1991, nel disciplinare la ricerca e coltivazione geotermica, non
 innova, quanto a competenze amministrative, la disciplina gia' recata
 dalla legge 9 dicembre 1986, n. 896, la quale, come si e'  ricordato,
 fa  espressamente  salvi i poteri attribuiti in materia alle province
 autonome di Trento e di Bolzano.
    Le citate disposizioni degli artt. 3, 5 e 6 della legge impugnata,
 in quanto pretendono di valere anche  nel  territorio  della  regione
 Trentino-Alto  Adige  (e  cio'  risulta con certezze dal fatto che si
 prevede esplicitamente la consultazione delle  province  autonome  di
 Trento  e  di  Bolzano, ove territorialmente interessate, alla stessa
 stregua delle altre regioni), ledono palesemente la competenza  della
 provincia risultante dall'art. 8, n. 14 e dell'art. 16 dello statuto.
    La materia dei permessi di prospezione e di ricerca di idrocarburi
 rientra   infatti,   pacificamente,   in  quella  delle  miniere,  di
 competenza provinciale, tanto e' vero che essa era gia' disciplinata,
 nell'ambito  della  provincia  ricorrente,  dalla   ricordata   legge
 regionale  21  novembre  1958,  n.  28, (oltre che, residualmente, ai
 sensi dell'art. 105 dello statuto, delle leggi  statali);  e  che  le
 relative  competenze amministrative venivano esercitate pacificamente
 dagli organi provinciali.
    La  pretesa,  ora,  di  attribuire  la  competenza  amministrativa
 relativa  al rilascio del permesso di prospezione (art. 3 della legge
 n. 9/1991) e al rilascio del  permesso  di  ricerca  (art.  5,  primo
 comma,  e  art.  6,  primo  comma, della legge n. 9/1991) al Ministro
 dell'industria, relegando la  provincia  autonoma  a  un  mero  ruolo
 consultivo  del  tutto  parificato a quello riconosciuto alle regioni
 ordinarie  (le  quali,  come  si  sa,  non  hanno  alcuna  competenza
 costituzionalmente  prevista  nel  campo  delle miniere) realizza una
 indebita avocazione a organi  statali  di  competenze  amministrative
 spettanti  alla  provincia,  ad essa gia' trasferite e da essa finora
 pacificamente esercitate.
    Vi sarebbe da pensare ad un mero lapsus del  legislatore,  che  si
 fosse dimenticato della competenza spettante in materia alle province
 autonome  di  Trento  e di Bolzano, se come si e' notato, l'esplicita
 menzione di tali province come  enti  chiamati  a  dare  un  semplice
 parere  al  Ministro  non impedisse di interpretare la legge in senso
 diverso da quello qui lamentato,  rendendo  cosi'  indispensabile  la
 dichiarazione  di illegittimita' costituzionale delle disposizioni in
 questione.
    Parimenti,   e   per  le  stesse  ragioni,  sarebbe  lesivo  della
 competenza  provinciale  l'art.  9   della   legge,   relativo   alla
 concessione  di  coltivazione, ove dovesse interpretarsi - in assenza
 di espressa previsione in proposito - nel senso che esso  attribuisca
 al  Ministro  dell'industria,  anziche' alla provincia ricorrente, la
 competenza a rilasciare le concessioni di coltivazione di idrocarburi
 anche nell'ambito del territorio della provincia medesima.